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Normativa di riferimento


Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati;
(lettera così modificata dall’art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 


Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

 


 

 

Con Delibera 777/2021 l'ANAC ha stabilito che "per quanto concerne l'articolo 32 (d.lgs 33/2013) sui servizi erogati, si rappresenta che gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati". L'OMCeO della Provincia di Monza e della Brianza non fornisce alcun servizio che preveda un costo ad utenti esterni rispetto agli iscritti all’ente. 

Per la presente sezione si fa riferimento alla voce Bilanci dell’Amministrazione Trasparente, consultabile al seguente link.