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Maggio 2018

Di seguito le note esplicative riguardo il certificato medico per attività sportiva non agonistica richieste dalla Autorità Scolastica (Estratto Circolare Sanità Lombardia n. 0009787 del 26 marzo 2018)

L’obbligo del certificato per attività sportiva non agonistica è previsto per:

  • gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche
  • coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale

Chi fa la richiesta:

Per le attività sportive “scolastiche” la richiesta deve essere effettuata dalla autorità scolastica e non direttamente dal singolo studente

Cosa serve:

Per il rilascio del certificato, per chi non ha patologie o fattori di rischio cardiovascolare, è necessario quanto segue:

  • anamnesi e esame obiettivo con misurazione della pressione arteriosa
  • elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, fatto almeno una volta nella vita

L’elettrocardiogramma può essere effettuato e refertato non contestualmente alla visita

Chi li rilascia:

I certificati sono rilasciati dal pediatra di libera scelta (PdLS) o dal medico di medicina generale (MMG), relativamente ai propri assistiti, senza alcun onere da parte dell’assistito, essendo comprese nell’ambito dei Compiti del Medico con Compensi a Quota Fissa.

Elettrocardiogramma

L’ECG è erogato senza alcun onere da parte dell’assistito. A tal fine il PdLS o il MMG compilerà una richiesta su ricettario SSN (ricetta rossa) indicando esenzione I01 (Imola01) e mettendo quale quesito diagnostico/motivazione “per certificazione non agonistica richiesta dalla scuola”

L’ECG non è necessario eseguirlo ad ogni rinnovo annuale del certificato. Sarà sufficiente che il medico certificatore prenda visione del referto ECG già eseguito, sia per la certificazione sportiva sia per qualsiasi altro motivo, e riporti la data di effettuazione sul certificato stesso.

Si ricorda che se un ragazzo è già in possesso di certificato per attività sportiva agonistica, in corso di validità, non deve fare ulteriore visita per il rilascio del certificato non agonistico perché potrà presentare copia del certificato per attività sportiva agonistica.

Luglio 2015

Va precisato che la normativa sulla certificazione prevede l’obbligo di rilasciare certificati di malattia in conformità a quanto desunto da visita medica e secondo le regole della buona pratica clinica.

Pesanti sanzioni sono previste dalla legge in caso di comportamenti difformi, oltre che a rappresentare un illecito deontologico. Non è quindi in alcun modo consentito rilasciare certificazioni a pazienti non presenti di persona, ad esempio su richiesta di un parente o su richiesta telefonica.

E’ falso ideologico certificare un dato che non si è costatato di persona; è omissione di atti d’ufficio non rilasciare, al termine della prestazione medica, il certificato di malattia a chi ne ha diritto.

Si richiama inoltre l'Art. 24 del Codice Deontologico: il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

 

Documenti da scaricare:

Tutti i medici iscritti all'Albo sono chiamati obbligatoriamente alla certificazione telematica, siano essi Medici Convenzionati, Medici Dipendenti di strutture accreditate pubbliche e private, Liberi Professionisti.

I medici di assistenza primaria e i dipendenti di struttura ospedaliera sono dotati da tempo delle credenziali che, attraverso la Tessera personale CRS-SISS, ne consente il rilascio telematico.

Rimanevano ancora esclusi i liberi professionisti e coloro che, non avendo un rapporto contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale, non possono ottenere la tessera personale CRS-SISS.

Il vuoto è stato ora colmato perché l'Ordine dei Medici di Monza Brianza è stato autorizzato da SOGEI (Ministero Economia e Finanze) a dotare i propri iscritti liberi professionisti delle credenziali per procedere, anche da parte loro, alla certificazione telematica.

Pertanto il medico libero professionista e comunque chi non ha un rapporto contrattuale con l’ASL può rivolgersi agli uffici dell'Ordine per chiedere e ottenere le credenziali per l'accesso alla certificazione telematica.

Si precisa che il libero professionista interessato potrà richiedere le credenziali tramite posta elettronica certificata (PEC) scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Importante: a completamento della comunicazione si allega la lettera inviata alle strutture sanitarie ospedaliere circa gli obblighi di osservanza delle norme in merito alla certificazione telematica di malattia alla dimissione e il documento esplicativo riguardante la certificazione di malattia pubblicato sul sito.

Documenti da scaricare: