Obbligo trasmissione telematica della certificazione medica – art. 21 D.Lgs 151/2015

L’art.21 c 1 del D.lgs 151/2015 prevede l’obbligo, per tutti i medici, di provvedere all’invio telematico della certificazione INAIL relativamente al primo certificato di infortunio o di malattia professionale.

Il Ministero della Salute ha successivamente chiarito che l’obbligo non riguarda il medico che presta occasionalmente soccorso, ma solo i professionisti cui il certificato viene richiesto nell’ambito di specifica attività professionale.

L’obbligo riguarda quindi i medici di medicina generale, di guardia medica, ospedalieri e di pronto soccorso (pubblici e privati).

Nulla è innovato, quanto all’obbligo di certificare, previsto peraltro dal Codice Deontologico per qualunque medico: la novità sta nell’obbligo della trasmissione telematica, che viene, ancora una volta, imposta per legge senza alcuna consultazione della categoria.

Va precisato che la certificazione è una prestazione professionale che deve essere retribuita: la legge prevede l’obbligo di certificare, ma non l’obbligo di certificare a titolo gratuito.

La Convenzione, che prevedeva il pagamento delle certificazioni da parte dell’INAIL ai medici certificatori, è scaduta da anni e non è mai stata rinnovata.

Alcuni colleghi, in modo del tutto autonomo, continuano a certificare per l’INAIL in regime di prorogatio, resta comunque fermo il diritto da parte di tutti i colleghi di rifiutare il pagamento da parte dell’INAIL e certificare in libera professione.

L’INAIL sta inviando in questi giorni ai medici, potenziali certificatori, una comunicazione che chiede di riaccreditarsi sul portale dell’INAIL con una procedura da verificare, ma che sembra relativamente complessa.

La FNOMCeO, sta sollecitando da mesi il Ministero della Salute ad intervenire nel merito della questione, ha chiesto un ulteriore incontro urgente per:

  • Definire la possibilità dei medici di operare in regime di libera professione (al momento l’accreditamento INAIL comporta il pagamento diretto del certificato da parte dell’Istituto Assicuratore)
  • Prevedere la possibilità di accedere alla certificazione con le credenziali del sistema TS, di cui tutti i medici sono già in possesso (vedasi 730 precompilato).

Documento allegato:

pdf Comunicato Fnomceo n.29 (294 KB) - Nota Ministero Salute_Art. 21 del D.Lgs. n.151 del 2015