Si condivide la Circolare Prot. 77410/08.03 del Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione

Circolare Prot. 77410/08.03

Roma, 4 agosto 2009

OGGETTO: Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori.


Il comma 49 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale) ha apportato modifiche in materia di certificazione sanitaria per il rilascio o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
In particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell’art. 116 del codice della strada, risultante a seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: “I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale”.
In base alla nuova disposizione normativa, dunque, a far data 1 ottobre 2009 tutti i certificati medici allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori ovvero necessari per il loro innovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all’art. 119, commi 2 o 4 del codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Arch. Maurizio Vitelli