Luglio 2015

Va precisato che la normativa sulla certificazione prevede l’obbligo di rilasciare certificati di malattia in conformità a quanto desunto da visita medica e secondo le regole della buona pratica clinica.

Pesanti sanzioni sono previste dalla legge in caso di comportamenti difformi, oltre che a rappresentare un illecito deontologico. Non è quindi in alcun modo consentito rilasciare certificazioni a pazienti non presenti di persona, ad esempio su richiesta di un parente o su richiesta telefonica.

E’ falso ideologico certificare un dato che non si è costatato di persona; è omissione di atti d’ufficio non rilasciare, al termine della prestazione medica, il certificato di malattia a chi ne ha diritto.

Si richiama inoltre l'Art. 24 del Codice Deontologico: il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

 

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