Normativa di riferimento

Art. 13, c. 1, lett. a), - d.lgs. n.33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14, c. 1, d.lgs. n.33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

    1.  l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
    2. il curriculum;
    3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
    4. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
    5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
    6. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

 

Art. 2, c. 1, punto 2-3, l.n. 441/1982

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (1).

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 4, c. 1, punto 2-3, l.n. 441/1982

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza. 


 

 

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza - quadriennio 2021-2024.

ATTO DI NOMINA

Composizione del Consiglio

Carica

Curriculum

Assenza Cause Inconferibilità / Incompatibilità

Presidente  dott. Teruzzi Carlo Maria   Teruzzi
Vicepresidente  dott. Arosio Daniele Maria   Arosio
Segretario  dott. Negri Maurizio   Negri
Tesoriere  dott. Barbon Giancarlo   Barbon
Consiglieri  dott. Belingheri Michael   Belingheri
   dott. Bonomi Massimo   Bonomi
  dott.ssa D'Agostino Maria Teresa   D'agostino
   dott. Grendele Marco   Grendele
   dott. Novelli Giorgio   Novelli
   dott. Pavesi Luca Arturo (Consigliere CAO)   Pavesi
   dott. Picone Domenico   Picone
   dott. Real Giorgio Ettore   Real
   dott. Riva Michele Augusto   Riva
   dott. Roncalli Massimo (Presidente CAO)   Roncalli
   dott.ssa Stucchi Rossella   Stucchi
   dott.ssa Torlasco Silvana Maria   Torlasco

 

 

Commissione Albo Odontoiatri

 

Carica

Curriculum

Assenza Cause Inconferibilità / Incompatibilità
Presidente dott. Roncalli Massimo   Roncalli
Vicepresidente dott. Pozzi Massimo   Pozzi
Componenti dott. Di Stefano Massimo   Distefano
  dott. Pavesi Luca Arturo   Pavesi
  dott.ssa Privitera Arianna   Privitera

 

Composizione del Collegio dei Revisori

 Carica

 Curriculum  Assenza Cause Inconferibilità / Incompatibilità
Presidente dott. Percudani Stefano  
Componenti dott. Migliavacca Paolo   Migliavacca
  dott. Ballabio Valentino   Ballabio
Supplente dott. Limonta Aurelio   Limonta

 

 

Le dichiarazioni della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo sono custodite presso la sede dell'OMCeO della Provincia di Monza e della Brianza e sono accessibili su istanza del richiedente.