Considerate le richieste di chiarimento pervenute circa la liceità della richiesta di pagamento al MMG e al PdL della prescrizione per l’erogazione di prestazioni sanitarie non a carico del SSN e presentate dal paziente per un fondo o per un’assicurazione, riteniamo opportuno riportare quanto segue:

L’art. 13 del codice di deontologia medica dispone che: “La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.

L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. (…)

Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo. (…).”

Ogni prescrizione, quindi, indifferentemente dal fine per cui è redatta, deve far seguito ad una diagnosi circostanziata o ad un fondato sospetto diagnostico, non essendo consentita una prescrizione preventiva in assenza di una concreta indicazione clinica.

Invero, il rilascio di una prescrizione medica richiesta da un assistito in assenza di uno dei presupposti di cui sopra comporta l’evidente violazione dell’art. 13, configurando un’ipotesi di prescrizione per compiacenza.

Relativamente alla più specifica posizione del MMG, considerato che l’unica prescrizione effettuabile è quella a seguito di visita medica e che rispetti i requisiti disposti dall’art. 13, bisognerebbe comprendere in quali condizioni un medico di medicina generale potrebbe vedere remunerata la propria attività da un suo assistito.

È necessario, infatti, partire dall’assunto che un MMG può legittimamente ricevere un compenso in regime di attività libero professionale per la prestazione sanitaria resa (visita, consulenza, valutazione clinica) e che la prescrizione eventualmente rilasciata ne costituisce un esito tecnico professionale a seguito della valutazione diagnostica del professionista.

Ne consegue che, ove un assistito dovesse far richiesta di una visita in regime libero professionale al proprio MMG e quest’ultimo la dovesse svolgere al di fuori dell’orario convenzionato, egli potrà legittimamente percepire un compenso per l’attività clinica resa. Qualora, all’esito della visita, emergano gli elementi previsti dall’art. 13 del codice di deontologia medica, il medico potrà rilasciare una prescrizione appropriata, frutto della sua libertà professionale e redatta in scienza e coscienza.

Infine, si precisa che, comunque, le prescrizioni redatte dallo specialista sono valide per l’erogazione delle prescrizioni indicate e non necessitano della trascrizione da parte del MMG o del PdL.